Aspetto fiscale di spese e servizi di telefonia mobile

di Nicola Santangelo

Pubblicato 13 Settembre 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:54

logo PMI+ logo PMI+

In merito ai costi telefonici sostenuti dalle imprese si apre un ventaglio di casistiche da conoscere al fine di evitare scontri con il fisco circa l'avvenuta deducibilità  dei costi. La problematica da affrontare è quella relativa prevalentemente alla telefonia mobile per la quale occorre verificare l'uso promiscuo. Nel caso di telefoni cellulari utilizzati in maniera promiscua dall'impresa, i costi di acquisto e di gestione sono detraibili ai fini Iva nella misura massima del 50%. Tuttavia è possibile applicare una percentuale maggiore ma occorre darne dimostrazione all'agenzia delle Entrate. Rimangono detraibili al 100% i costi di telefonia che non sono oggettivamente suscettibili di utilizzazione per finalità  diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. =>Deduzione spese telefoniche per professionisti e imprese

 

I costi di acquisto e di gestione dei tablet sono assimilabili ai costi relativi ai telefoni cellulari. Deve comunque essere rispettato il principio di inerenza. Tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese per l'acquisto di modem, router ADSL e altri beni indispensabili alla connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività  d'impresa. Con il termine utilizzo promiscuo si intende quando i beni e i servizi relativi possono essere utilizzati anche per finalità  diverse da quelle aziendali. La vendita di un cellulare utilizzato dall'impresa e dismesso è soggetta a Iva per la quota in base alla quale era stata detratta l'Iva di acquisto. La parte residua sarà  fatturata fuori campo Iva ai sensi dell'art. 13.3 del DPR 633. Da tenere conto che dal 2011 si rende applicabile il meccanismo dell'inversione contabile nelle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è residente in Italia. => Cellulari e pc: il nuovo sistema IVA