In caso di uso a scopo personale dell’email aziendale è possibile ritenere proporzionata e sufficiente l’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, senza arrivare al licenziamento, a patto che la condotta del dipendente non abbia prodotto un danno serio e quantificabile, il che giustificherebbe il licenziamento per giusta causa ex.art. 2119 del codice civile. In sostanza il licenziamento per giusta causa, ex.art. 2119 cod.civ. è da considerarsi illegittimo a meno che non vengano elementi addizionali per legittimare un’interruzione in tronco del rapporto di lavoro. È il caso, ad esempio di un grave danno conseguente all’interruzione ingiustificata della prestazione lavorativa, o all’utilizzo della casella a fini personali ed illeciti, come la commissione di un reato.
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Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n.22353/2015 in merito alla quale la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha espresso il proprio parere (n. 2/2015) evidenziando perplessità in quanto la sentenza esporrebbe il datore di lavoro al rischio al rischio che il dipendente reiteri il comportamento scorretto. Questo perché la sentenza – così come le precedenti Cass., Sez. Lav., 18 Marzo 2014, n. 6222; Cass., Sez. lav., 17 Giugno 2011, n. 13353; Cass., Sez. lav., 29 Settembre 2005, n. 19053 – finirebbe quasi per legittimare l’azione di quel dipendente che, esplicitamente e coscientemente, contravvenendo a specifiche indicazioni precauzionali del datore di lavoro, utilizzi a fini personali strumenti informatici di cui dispone in ragione della posizione professionale ricoperta in azienda.
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La Fondazione Studi ricorda che per “uso improprio della posta elettronica aziendale” si intende:
“L’utilizzo che fuoriesca integralmente dalle finalità connesse alle mansioni lavorative, come risultanti dall’obbligazione assunta dal prestatore con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ipotesi classica è quella del ricorso a tale casella per effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, nemmeno occasionalmente, con l’esercizio dell’attività di lavoro (in questo senso, Cass. 11 Agosto 2014, n. 17859)”.
Il fatto che secondo i giudici di legittimità ove il codice disciplinare o la contrattazione collettiva prevedano la sanzione conservativa per l’uso improprio della email aziendale, l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore al fine di prevenire abusi, non sia da considerarsi sufficiente a configurare il livello di gravità richiesto dall’articolo del codice civile, secondo i consulenti del lavoro, priverebbe di valore vincolante le ripetute indicazioni circa l’utilizzo appropriato della strumentazione di lavoro:
“Come è in effetti avvenuto nel caso di specie, ove il dipendente non si era semplicemente limitato a violare la disposizione del contratto collettivo che vieta l’uso improprio di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non attenendosi alle specifiche e comprovate indicazioni ulteriormente fornitegli”.
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