La Riforma Fiscale detta nuove regole in materia di reati tributari, anche con effetto retroattivo: con le modifiche introdotte, alcuni illeciti penali non sono più considerati tali mentre per altre violazioni si registrano inasprimenti di pena. Qui di seguito una sintesi delle novità.
Modello 770
Con le modifiche apportate al DLgs 74/2000 e approvate dal Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta che comporta la reclusione da un 1,6 a 4 anni. Il reato scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50.000 euro. Per occultamento e sottrazione di scritture contabili le pene sono inasprite da un 1 a 6 anni di reclusione dai precedenti 6 mesi a 5 anni. È bene chiarire che, nonostante il modello 770 quest’anno sia stato presentato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, al nuovo reato si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi e IVA. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
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Dichiarazione infedele
L’articolo 4 del DLgs 74/2000 disciplina il delitto di dichiarazione infedele. Le modifiche introdotte dalla Riforma Fiscale ne hanno elevato le soglie di punibilità. In particolare i 50mila euro di imposta evasa sono elevati a 150mila euro, mentre il valore assoluto di imponibile evaso passa da 2 a 3 milioni. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili, se reali, e gli errori su inerenza e competenza. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
Omessi versamenti
Per l’omesso versamento delle ritenute, la soglia di 50mila euro è estesa a 150mila euro. Per il mancato versamento IVA, invece, la soglia penale passa da 50mila a 250mila euro.
Fatture inesistenti
Nessuna variazione di pena in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti atte a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e dell’IVA. La reclusione prevista va da 1,6 a 6 anni per chiunque.
Occultamento documenti
È prevista la reclusione da 1,6 a 6 anni per chi occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti per cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere o consentire l’evasione a terzi delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Compensazioni indebite
In caso di compensazione di crediti non spettanti è prevista la reclusione dai 6 mesi ai 2 anni; per la compensazione di crediti inesistenti la reclusione va dai 18 mesi ai 6 anni.
Confisca beni
Nel caso di condanna o patteggiamento per delitto tributario è ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ad eccezione che questi appartengono a persona estranea al reato. Qualora il sequestro non sia possibile si procederà a confiscare beni nella disponibilità del soggetto che ha commesso l’illecito per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non verrà applicata per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario.