Con l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea (dallo scorso 1 luglio 2013 è il 28esimo paese Ue) cambiano le norme di accesso al mercato del lavoro per i cittadini croati che cercano un impiego in Italia: attenzione, però, l’Italia ha scelto di avvalersi di un regime transitorio, previsto dai trattati comunitari e applicato anche da altri paesi, per cui in realtà restano limitazioni per assumere lavoratori craoti fino al 2015.
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I paletti riguardano solo il lavoro subordinato (quello autonomo invece è completamente libero): quindi per assumere un dipendente croato, pur non essendo più necessario alcun permesso di soggiorno, bisogna chiedere uno specifico nulla osta al lavoro. Sono escluse alcune tipologie di lavoratori altamente qualificati. Le regole sono spiegate diffusamente in una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro del 2 luglio 2013.
Le categorie di lavoratori dipendenti per le quali non c’è nessun regime transitorio e non è quindi necessario alcun adempimento particolare (oltre a quelli ordinari previsti dalla disciplina del lavoro) sono quelle indicate dal Testo Unico dell’Immigrazione, Dlgs 286/1998, articoli 24, 27 comma 1 (tranne le lettere g,i), 27ter, 27 quater, ovvero:
- Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di altro Stato membro dell’Unione europea.
- Lettori universitari di scambio o di madre lingua.
- Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico.
- Traduttori e interpreti.
- Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.
- Lavoratori marittimi.
- Occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero.
- Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto.
- Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento.
- Artisti da impiegare da enti musicali teatrali, cinematografici, imprese radiofoniche o televisive, enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
- Sportivi che svolgono attività professionistica presso società sportive italiane.
- Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere.
- Persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”.
- Infermieri.
- Ricercatori.
- Lavoratori altamente qualificati.
- Lavoratori stagionali, compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale.
- Lavoratori domestici.
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I datori di lavoro che prima del 1° luglio 2013 avevano chiesto il nulla osta per una delle categorie sopraindicate non devono fare nulla, la richiesta si intende automaticamente archiviata.
Ci sono poi due specifiche categorie previste dalle lettere g,i dello stesso comma 1 dell’art. 27 del Tu dell’immigrazione (lavoratori dipendenti temporaneamente trasferiti in Italia) per cui resta la procedura già esistente, presentando allo Sportello Unico per l’Immigrazione i modelli L, M disponibili sul sito del Ministero dell’Interno (vai qui). Le procedure saranno più veloci rispetto a quelle previste per lavoratori provenienti da paesi esterni all’Ue, e verrà rilasciato il nulla osta senza bisogno di permesso di soggiorno.
Per tutti gli altri lavoratori continua a valere, fino al 2015, il sistema delle quote (quando vengono comunicate le quote di ingresso vengono individuate le relative procedure).
Attenzione: non c’è più nessuna restrizione per i cittadini croati (quale che sia la loro occupazione) che, alla data del 1° luglio o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi (condizione riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi).
I cittadini croati che alla data del 1° luglio 2013 avevano un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per l'impiego territorialmente competente, in caso di cessazione del rapporto stesso. I benefici decadono in caso di abbandono volontario del mercato italiano.
dei ministeri del Lavoro e degli Interni del 2 luglio