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Riforma Co.co.co. nel Collegato Stabilità

di Anna Fabi

Pubblicato 30 Ottobre 2015
Aggiornato 26 Settembre 2018 12:00

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Nuove collaborazioni coordinate e continuative nel Collegato Lavoro alla Legge di Stabilità 2016: accordo fra le parti con autonomia organizzativa nella imminente riforma dei Co.co.co.

Con il Collegato Lavoro alla Legge di Stabilità 2016 si allentano nuovamente i paletti per le collaborazioni coordinate e continuative, con una parziale marcia indietro rispetto all’abolizione dei Co.co.Pro del Jobs Act. In pratica:

  • la Riforma dei Contratti di Lavoro (dlgs 81/2015) prevede l’abolizione di questa tipologia di contratti dal nuovo anno e prevede la trasformazione a tempo indeterminato di quelle attuali, almeno nella maggioranza dei casi;
  • il Ddl Collegato introduce nuove formule di collaborazione continuativa per rapporti di lavoro autonomi che non prevedono attività d’impresa o iscrizione alle Camere di Commercio. 

=> Collaborazioni coordinate e continuative: novità del Jobs Act

Collaborazioni 2016

La nuova tipologia di collaborazione si caratterizza quando:

“nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa”.

Le nuove collaborazioni coordinate e continuative sono quindi rapporti di lavoro autonomo: il Ddl introduce infatti un periodo al comma 1, punto 3, dell’articolo 409 del codice di procedura civile, che definisce quelli dei C.co.co: il contratto si può applicare, oltre che ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, anche ad altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Nuovi contratti

E’ quindi possibile stipulare un accordo fra le parti (lavoratore autonomo e impresa), in cui vengono definite le modalità della collaborazione, nell’ambito della quale il collaboratore si organizza autonomamente. E’ necessaria la forma scritta, che deve rispettare le norme in materia di clausole abusive. Ad esempio, non si può prevedere la possibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza congruo preavviso, di concordare termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Nuovi diritti

La Riforma Co.co.co 2016 prevede anche che ai collaboratori coordinati e continuativi vengono applicate le norme sul lavoro autonomo in materia di gravidanza, malattia, infortunio. Quindi, il rapporto non si estingue ma viene sospeso per la durata della gravidanza o malattia, senza pagamento del corrispettivo. Per infortuni superiori ai 60 giorni si interrompe il versamento dei contributi previdenziali. Il lavoratore può dedurre dal reddito le spese di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento fino a 10mila euro l’anno. Le spese per servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali erogati dagli organismi accreditati sono deducibili fino a 5mila euro annui.

=> La riforma dei contratti a progetto del Jobs Act

Entrata in vigore

Resta da capire come si armonizzano queste nuove regole introdotte nel Collegato Lavoro – lo stesso che regolamenta lo smart working – con la Riforma del Lavoro. L’articolo 2 del Dlgs 81/2015 prevede che

«dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Il Jobs Act prevede una serie di eccezioni fra cui le collaborazioni di professionisti iscritti agli ordini, attività dei componenti degli organi di amministrazione delle società, collaborazioni previste da accordi collettivi nazionali di lavoro per particolari esigenze produttive del relativo settore.