In caso di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Registro delle Imprese o al REA per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio, agente di commercio e di immobiliarista, la tassa di concessione governativa non è dovuta.
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Il motivo della detassazione è che l’iscrizione nel Registro Imprese e nel REA ai fini dell’esercizio di tali attività non rientra tra le ipotesi contemplate nell’articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al Dpr n. 641 del 1972. La tassa di concessione governativa, in sostanza, non è dovuta per attività soggette a verifica da parte della Camera di Commercio.
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Diversamente, la tassa di concessione governativa è dovuta ogni volta che dall’inoltro di una SCIA scaturisca un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, confermando i principi già espressi in risposta ad un precedente interpello proposto dalla Confederazione italiana degli esercenti commercianti Campania e all’interpello della Camera di Commercio di Vibo Valentia.