Con il Messaggio n. 6533/2015 l’INPS ha fornito chiarimenti ai datori di lavoro agricolo in merito alla cumulabilità dell’esonero triennale ex art. 1, co. 119, Legge 23 dicembre 2014, n.190 con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 L. 67/1988.
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Zone montane e svantaggiate
Sentito il parere del Ministero del Lavoro, l’INPS ha chiarito che nel settore agricolo, l’esonero contributivo previsto non è applicabile per le zone montane e svantaggiate.Per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente a tempo indeterminato o determinato nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate è applicabile, per le assunzioni nell’anno 2015, il solo regime ordinario di favore previsto dall’articolo 9 della Legge n. 67/1988, compresa la riduzione dei premi INAIL.
Esonero contributivo triennale
L’Istituto precisa quindi che nel settore agricolo l’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1 comma 118 e segg) si calcola per le giornate lavorate in zona ordinaria, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applicano le relative riduzioni contributive (rispettivamente del 75% e 68%). Dunque le due misure di agevolazione alle assunzioni non sono cumulabili.
=> L’esenzione contributiva assunzioni a tempo indeterminato
Viene inoltre ricordato che con la Circolare INPS n. 17/2015 ai datori di lavoro agricoli erano state fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Nuovi calcoli INPS
L’INPS provvederà pertanto a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, in modo tale che per i lavoratori ammessi al beneficio:
- per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014;
- per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.
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