L’occultamento di scritture contabili è un reato permanente perché l’obbligo di esibirle perdura fino a che la legge ne consente la verifica: lo sostiene la Corte di Cassazione (sentenza n. 35665 depositata il 26 agosto 2015), sottolineando che, in assenza di prove sulla distruzione dei documenti, il contribuente potrebbe interrompere il comportamento delittuoso semplicemente esibendoli.
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Prescrizione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato il “non luogo a procedere” contro un contribuente accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di altre fatture 2004-2005. Ricorrendo in Cassazione, il contribuente lamentava che la Corte Territoriale aveva escluso la decorrenza del termine di prescrizione, ritenendo di dover far coincidere il reato con la data di emissione delle fatture (quindi istantaneo) e non con quella dell’accertamento (quindi non permanente), perchè non poteva essere escluso che le fatture fossero state distrutte e non occultate.
Reato istantaneo e permanente
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ricordato che l’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 sostiene la punibilità di chi, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire ad altri l’evasione fiscale, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. È vero che la distruzione si configura come condotta delittuosa di natura istantanea, che si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione, mentre l’occultamento consiste nella loro temporanea o definitiva indisponibilità da parte degli organi verificatori, dando luogo ad un reato permanente perché l’obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l’occultamento esibendo i documenti.
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Per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato, la natura istantanea o permanente del reato ha importanza solo teorica perché, anche ove si considerasse il reato istantaneo, la consumazione ai fini della decorrenza del termine prescrizionale non può essere collocata in data anteriore a quella dell’accertamento. In assenza di prove dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta dell’occultamento diventa rilevante nel momento in cui non si adempie l’obbligo di esibirla o di allegarla alla dichiarazione.
Nel caso di specie, poiché l’ispezione della Guardia di Finanza era intervenuta il 27 e 28 settembre 2007, da tale data doveva computarsi il decorso del termine di prescrizione. Di conseguenza, il reato non risultava estinto per decorrenza dei termini ove si tenga conto dei periodi di sospensione, pari a giorni 37 (dal 4 luglio al 24 ottobre 2012) e a giorni 63 (dal 29 maggio al 31 luglio 2013) risultanti dai verbali di causa.