Infortunio: DVR e responsabilità

di Francesca Pietroforte

22 Ottobre 2015 10:00

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Datore di lavoro e delegato alla sicurezza: responsabili di infortunio per mancata valutazione dei rischi connessi e inadeguata informazione al lavoratore.

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso a un dipendente se quest’ultimo non è stato informato a dovere sui possibili rischi, anche in presenza di un Documento di Valutazione Rischi. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione (sentenza n. 24452 dell’8 giugno 2015), analizzando il rapporto tra la constatazione del rischio di incidenti e le omissioni e carenze relative al DVR.

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DVR

La Corte ha esaminato il caso relativo alla condanna per lesioni colpose comminata al responsabile di prevenzione e sicurezza sul lavoro di un’azienda, in seguito a un incidente occorso a un lavoratore. La contestazione riguarda la mancanza di adeguata valutazione (ai sensi dell’art. 4.2 del D. Lgs n. 626 del 1994) del rischio e mancata prescrizione di dispositivi adeguati in grado di evitare incidenti di questo tipo.

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Responsabilità

La Corte d’appello ha convenuto con la difesa sul fatto che all’interno dell’azienda si era instaurata una prassi di prevenzione, nota al lavoratore e da lui sempre seguita, ma in occasione dell’infortunio non era stata applicata; ciò aveva provocato l’incidente, ma il lavoratore era ignaro dei rischi connessi alla mancata procedura. Rispetto a questa interpretazione dei fatti, l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la valutazione del rischio doveva essere in capo (e non delegabile) al datore di lavoro.

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Deleghe

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha rilevato che il lavoratore era all’oscuro delle ragioni che rendevano essenziale per la sicurezza la procedura non eseguita. Quanto alla responsabilità, i giudici hanno rilevato che effettivamente la valutazione del rischio era adempimento non delegabile del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1 comma 4 ter D. lgs, n. 626 del 1994. Tuttavia, al delegato incombeva l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo già citato, e quindi di adottare le procedure appropriate. Il delegato aveva individuato il rischio, tanto che vi aveva fatto fronte instaurando la prassi operativa, ma questa era inadeguata e non era comunque stata accompagnata dall’essenziale informazione al lavoratore. E ciò fonda adeguatamente la colpa.