Con la sentenza n. 1154/2015 la Ctr Toscana si è espressa in tema di ipotesi di residenza fiscale fittizia di una società: a rilevare sono gli accertamenti fattuali svolti dagli organi verificatori. La Corte ha inoltre ricordato quando si ricade nel fenomeno dell’esterovestizione.
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Esterovestizione
Con il termine esterovestizione si intende il fenomeno rappresentato dalla fittizia localizzazione della residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia finalizzata a beneficiare di un regime fiscale più favorevole. In sostanza nonostante la società risulti fittiziamente residente all’estero questa conduce nel territorio italiano la propria attività principale e l’amministrazione ha sede in Italia. In questo modo vi è una sostanziale dissociazione tra la residenza reale del soggetto giuridico e quella formale/fittizia.
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Tale fenomeno si verifica qualora sia comprovato che in Italia:
- si tengono alcuni consigli di amministrazione della società straniera;
- si definiscono i contratti di vendita;
- viene elaborata la contabilità industriale;
- risiedono le risorse finanziarie e il controllo del soggetto estero.
Di fronte a questi presupposti, la società straniera va sanzionata per omessa dichiarazione e tassata in Italia come se fosse una società residente, con l’applicazione altresì degli Studi di Settore.