Scattano dal 22 ottobre i nuovi termini di riscossione per l’accertamento esecutivo. Sostanzialmente gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA sono immediatamente esecutivi, ovvero non è richiesto l’invio della cartella esattoriale di Equitalia, ma l’attività di riscossione verrà comunque espletata dall’Ente di riscossione. L’Agenzia delle Entrate affida infatti ad Equitalia le somme da riscuotere, procedura che sostituisce l’iscrizione a ruolo.
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Accertamento esecutivo
L’articolo 5 del D. Lgs. 159/2015 recentemente emanato dal Governo ha tuttavia cambiato i termini entro i quali Equitalia può avviare la riscossione successivamente a un avviso di accertamento esecutivo, con effetto a partire dagli avvisi emessi dal 22 ottobre 2015 in poi. Si tratta del Decreto Legislativo contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233/2015. Questo significa che gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate non diventano più esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, ma una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso: a partire da tale termine Equitalia può procedere ad espropriazione forzata senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento.
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In altre parole l’accertamento esecutivo intima a pagare le somme dovute entro 60 giorni, termine entro il quale il contribuente può proporre ricorso al giudice. In caso contrario dopo 30 giorni il carico tributario viene inviato a Equitalia che procede alla riscossione senza bisogno di notificare la cartella esattoriale. Equitalia deve comunque comunicare al contribuente l’avviso di presa in carico e la notifica può essere inviata anche tramite posta elettronica, non necessariamente certificata.
Pignoramento
Tra le altre novità il pignoramento di Equitalia immediato (blocco del conto, stipendio, pensioni, ecc.): una volta avvenuto il passaggio di consegne dall’Agenzia delle Entrate a Equitalia, in caso di accertamento divenuto definitivo, non si applica più la sospensione di 180 giorni per l’espropriazione forzata.
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Termini di decadenza
Non è inoltre più previsto alcun termine di decadenza per l’inizio dell’espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di là dei termini di prescrizione. Ovvero è stato soppresso il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell’accertamento entro il quale devono essere avviate le azioni esecutive. Questo significa che per il recupero coattivo valgono i classici termini di prescrizione, di norma 10 anni.