Il Ministero del Lavoro (con l’interpello n. 4/2015) ha risposto ai dubbi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in materia di formazione, aggiornamento, sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi legati alle mansioni svolte da una singola figura professionale.
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Valutazione rischi
L’ANCE, in riferimento all’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza, ha chiesto chiarimenti in merito alla:
«valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat/Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa».
Secondo il Ministero, il documento (articolo 17, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008) stilato dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi (stando agli articoli 28 e 29 del decreto) deve contenere la precisa individuazione di ogni rischio collegato al lavoro da svolgere e non può riferirsi in maniera astratta alla semplice mansione che il lavoratore svolge.
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Quindi anche l’adeguatezza della formazione in capo a ogni lavoratore – parte integrante dell’organizzazione del lavoro e da inserire nelle misure di prevenzione – è connessa alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in base alla trasformazione o manifestazione di rischi nuovi o non considerati prima.
Formazione
Contenuti e durata della formazione specifica (come da Accordo Stato-Regioni 221/2011 e 153/2012) rappresentano un percorso minimo, che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto di nuove normative o quanto emerso dalla valutazione dei rischi. Restando l’obbligo della frequenza di corsi specifici e supplementari per la formazione prevista da norme apposite (es.: segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare), se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito a singole specifiche mansioni nell’ambito dell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, questa è valida solo se nel percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, siano stati trattati in maniera adeguata.
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Se i compiti assegnati mettono a repentaglio la salute attraverso rischi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di valutazione e formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una apposita formazione integrativa.
Per approfondimenti: Interpello 4/2015 del Ministero del Lavoro.