Genitori, figli, fratelli, sorelle e nonni che danno una mano nell'azienda familiare non necessitano di instaurazione di un rapporto di lavoro né iscrizione presso gli enti previdenziali. Tale collaborazione, infatti, si considera di natura occasionale. E' quanto indicato in una lettera del Ministero del Lavoro. In ogni caso la collaborazione viene ritenuta occasionale quando viene resa fino a 90 giorni ovvero 720 ore in un anno solare.
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La nota prot. 10478 del Ministero del Lavoro è prevalentemente indirizzata agli ispettori, ai quali vengono dettate le regole di comportamento nei controlli sulle collaborazioni familiari nei casi di piccole imprese in cui il titolare beneficia dell'aiuto del coniuge, dei parenti o degli affini.
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Per il Ministero del Lavoro, infatti, tali collaborazioni sono basate su un'obbligazione di tipo morale dettata dal legame affettivo. E' importante, però, che il grado di parentela e di affinità sia entro il terzo grado ovvero quarto grado per il solo settore agricolo. Affinché la collaborazione sia occasionale è necessario che il familiare sia pensionato o impiegato full time presso altri datori di lavoro.
Affinché possa essere intesa come occasionale, è necessario che la prestazione non superi il limite dei 90 giorni ovvero 720 ore nel corso di un anno solare. Ciò vuol dire che se il collaboratore supera il limite dei 90 giorni, il rapporto si considera occasionale se l'attività viene svolta per qualche ora al giorno entro il limite massimo delle 720 ore annue.
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- Parenti
- Primo grado
- Genitori
- Figli
- Secondo grado
- Nonni
- Fratelli
- Sorelle
- Nipoti
- Terzo grado
- Bisnonni
- Zii
- Nipoti
- Pronipoti
- Affini
- Primo grado
- Suoceri
- Secondo grado
- Nonni del coniuge
- Cognati
- Terzo grado
- Bisnonni del coniuge
- Zii del coniuge
- Nipoti
In tutti i casi in cui la prestazione può ritenersi occasionale, l'ispettore non può pretendere la presenza di un rapporto di lavoro né l'iscrizione presso enti di previdenza.