Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231/2015 il Decreto del Ministero dell’Economia sulla procedura dei contribuenti definiti “non-residenti Schumacker” ovvero quelli che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato Membro dell’Unione o Spazio economico europeo, producono o ricavano almeno il 75% del reddito in Italia. Il DM 21 settembre 2015 riguarda la cosiddetta procedura Schumacker: “Attuazione del comma 3-bis, dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, che concede deduzioni e detrazioni fiscali complete a tali contribuenti.
=> Redditi in Italia di non residenti: sì alle detrazioni fiscali
I soggetti che intendano fruire delle stesse deduzioni e detrazioni IRPEF previste per i contribuenti italiani dovranno certificare di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito e di non beneficiare, in altri Stati, delle agevolazioni previste in base al TUIR. Le nuove norme che estendono il sistema di determinazione dell’imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del TUIR alle persone fisiche non residenti in Italia, ma che producono una buona parte del loro reddito nel nostro Paese, si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
=> Detrazioni fiscali: le istruzioni
L’articolo 2 del decreto fornisce le istruzioni per i i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per il riconoscimento da parte del sostituto d’imposta italiano degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti in Italia. Al proprio datore di lavoro va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:
- lo Stato di residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
- di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
- i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del TUIR;
- che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.
In caso di richiesta da parte del Fisco, i non residenti Schumacker devono presentare:
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia;
- certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite;
- copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
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