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Un mutuo è un finanziamento mentre la pensione integrativa è un piano previdenziale: a rimarcare la differenza fra le due operazioni è la Corte di Cassazione, con ordinanza 19559/2015. Il pronunciamento invalida il contratto finanziario atipico fra banca e cliente che preveda un presto a lungo termine concesso per investimenti in strumenti intermediati dallo stesso istituto.
=> Previdenza complementare: come scegliere la pensione integrativa
L’operazione illecita si articola nel seguente modo: mutuo per l’acquisto di prodotti finanziari > mandato ad acquistare i prodotti > costituzione dei titoli in pegno come garanzia del prestito > polizza assicurativa a ulteriore garanzia del mutuo > presentazione del piano come strumento previdenziale realizzato tramite operazioni finanziarie.
L’operazione non ha nulla a che vedere con la pensione integrativa e l’ambito previdenziale ma non rispetta neanche i necessari requisiti di trasparenza.
=> Fondi pensione: niente operazioni a rischio
La Corte stabilisce che non è valido un contratto finanziario atipico fondato sulla preoccupazione previdenziale del cliente, che preveda operazioni negoziali complesse e di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa. Al cliente vengono venduti fondi comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività, presentandoli come piani previdenziali, con profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualsiasi momento.