Lavoro: il partner va retribuito

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 8 Settembre 2016
Aggiornato 19 Gennaio 2018 10:18

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Il lavoro del partner configurabile come subordinato non può essere considerato a titolo gratuito: la sentenza della Cassazione.

Stipendio
Il
lavoro configurabile come subordinato, anche se effettuato dal partner, non può essere considerato a titolo gratuito, neanche se protratta per anni tra due parti legate da relazione sentimentale: tale prestazione lavorativa deve essere effettuata a titolo oneroso.

Nella sentenza n. 19304/2015 la Corte di Cassazione è stata chiara: in assenza di palese dimostrazione della finalità solidaristica, l’esistenza di un legame sentimentale non basta a giustificare il fatto che il rapporto di lavoro venga svolto in favore del partner a titolo gratuito.

=> Scarica la sentenza n. 19304/2015

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente precisando che:

  • ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso;
  • le parti possono dimostrare che si tratta di un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, fornendo prova rigoroso della finalità di solidarietà e quindi non lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso.

=> Confronta: regole per unioni civili e convivenze

Nel caso in esame, era stata accertata l’esistenza di un rapporto di prestazione lavorativa intercorso tra le parti per oltre sei anni (dal gennaio 1992 al dicembre 1998), in costanza di una relazione affettiva tra loro.

La donna era ricorsa in Cassazione avendo le precedenti sentenze determinato l’insussistenza di un rapporto di subordinazione, ben giustificando la pure intensa attività lavorativa prestata con il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una tale relazione.