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ASpI lavoratori sospesi: abolito il sussidio INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Ottobre 2015
Aggiornato 8 Ottobre 2015 09:50

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Dal 24 settembre l'INPS non eroga più il sussidio di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale, in quanto eliminato dal Jobs Act: domande entro il 12 ottobre.

 

Sussidio di disoccupazione

Niente più ASpI lavoratori sospesi per crisi aziendali: diventa effettiva l’abolizione del trattamento di integrazione salariale, introdotto in via sperimentale dalla Riforma Fornero 2012, così come comunicato dall’INPS con messaggio 6024 del 30 settembre. L’entrata in vigore del decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015) attuativo del Jobs Act ha infatti abrogato l’articolo 3, comma 17, della legge 92/2012.

=> Nuovi ammortizzatori sociali: istruzioni INPS per aziende

Il decreto che elimina il trattamento è in vigore dal 24 settembre: di conseguenza, l’INPS non può più erogare la prestazione – trattamento ASpI fino a 90 giorni in un biennio mobile, con intervento integrativo dei fondi bilaterali pari almeno al 20% dell’indennità- per lavoratori sospesi a partire da questa data.

Le richieste di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, verranno automaticamente liquidate dall’INPS solo per i periodi fino al 23 settembre 2015.

Per i lavoratori che richiedono il trattamento per eventi di sospensione iniziati precedenti al 24 settembre, c’è tempo per presentare le domande fino al 12 ottobre (20esimo giorno successivo all’entrata in vigore). Resta il tetto massimo del finanziamento, pari a 20 milioni di euro per il 2015, per cui l’INPS approverà le domande, in base alla data di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.