Sul filo di lana, il giorno prima della scadenza del 30 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga alla voluntary disclosure: i contribuenti hanno tempo fino a fine novembre per presentare l’istanza di adesione alla procedura di rimpatrio dei capitali, e fino a fine dicembre, per presentare la relazione, con tutta la documentazione per l’operazione. Un CdM lampo durato 15 minuti quello del 29 settembre, giusto per approvare il rinvio dei termini e impedire l’aumento delle accise sui carburanti che sarebbe scattato da ottobre.
=> Proroga alla voluntary disclosure
La clausola di salvaguardia prevista nella Legge di Stabilità 2015 per la mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo del Reverse Charge per l’Iva nella grande distribuzione, è stata disinnescata grazie all’emersione di capitali: sono già entrati circa 700 milioni, sufficienti a evitare gli aumenti previsti. Per quanto riguarda i termini ufficiali della proroga voluntary disclosure, l’impianto è quello annunciato:
- scadenza ultima per aderire 30 novembre;
- termine massimo per inviare la documentazione richiesta 30 dicembre.
Emersione e condoni
La legge sul rientro dei capitali n. 186/2014 prevede la possibilità di far emergere investimenti all’estero pagando interamente le tasse evase, ma con uno sconto sulle sanzioni. E fa scattare una sanatoria penale su tutti i reati connessi all’illecito fiscale.
=> Voluntary disclosure e non punibilità penale
A questo proposito, il 2 settembre è entrata in vigore la nuova legge applicativa della Riforma Fiscale sul raddoppio dei termini di accertamento, con un effetto importante anche sulla voluntary disclosure: non punibilità anche per i reati penali non ancora prescritti ma sui quali è intervenuta la prescrizione fiscale (commessi prima del 2009). E’ una sorta di interpretazione autentica della sanatoria penale, su cui erano sorti dubbi interpretativi.
La proroga voluntary disclosure, spiega il Governo, «in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri».