Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 25 giugno 2015, ha risposto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui requisiti per il docente nei corsi di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal DM 6 marzo 2013. Obiettivo della richiesta, verificare la possibilità per l’ingegnere che si occupa professionalmente di questi temi:
«di svolgere, in base ai proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato».
Requisiti
Il Ministero ricorda che i requisiti per insegnare nei corsi per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – per lavoratori, dirigenti e preposti – sono individuati dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 ( in vigore dal 18 marzo 2014), di attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del DLgs. 81/2008. Tale decreto identifica come prerequisito il diploma di scuola media superiore (da cui è però esente il datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) e sei specifici requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente.
=> Requisiti di legge per formatori nei corsi RSPP
La qualificazione opera segnatamente rispetto a tre distinte aree tematiche di formazione:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.
Sicurezza Lavoro: guida ai requisiti per RSPP
In ultima analisi, come recita il decreto: «la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica».