La cessione del contratto di appalto non esclude che cedente e cessionario si accordino su obbligazioni aggiuntive (compreso il rimborso di costi per prestazioni inerenti il contratto ceduto), qualificabili come pertinenti per la cessionaria. Lo stabilisce la Cassazione (sentenza n. 6225 del 27 marzo 2015), affrontando un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento ai fini IRPEG e IRAP, fondato su un processo verbale di constatazione (p.v.c.) con cui venivano rilevati costi portati illegittimamente in detrazione per fatture emesse nei confronti dell’azienda.
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Accertamento fiscale
CTP e CTR avevano respinto il ricorso, sostenendo la non plausibilità della cessione del contratto in assenza di riscontro documentale nonostante il contenuto specialistico della prestazione e l’elevato valore economico del contratto. Inoltre, prima e dopo la cessione, l’azienda aveva dismesso le strutture organizzative compiendo unicamente operazioni dirette alla cessazione dell’attività.
Ricorso in Cassazione
La Cassazione ha in seguito accolto il ricorso: la CTR, escludendo l’inerenza dei costi delle fatture, ne aveva erroneamente valutato la deducibilità con riferimento alla ricorrente, omettendo di verificare se fossero o meno effettivi, sostenuti e riferiti a beni produttivi di ricavi e proventi concorrenti a formarne il reddito. Secondo i giudici, inoltre, la motivazione della CTR è contraddittoria poiché da un lato contesta la cessione del contratto di appalto (senza peraltro affermarne il carattere fittizio), dall’altro ammette la cessione delle commesse.
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La CTR ha inoltre affermato che la cedente aveva indebitamente dedotto il costo di penali per inadempienze sorte nell’esecuzione degli appalti, al fine di procurarsi maggiori costi e diminuire illegittimamente l’utile di esercizio, riferendosi a una circostanza che è attribuita alla cedente ed è estranea alla materia della controversia analizzata, che ha invece a oggetto la indebita deducibilità di costi da parte della contribuente. La Suprema Corte ha ritenuto quindi non adeguatamente valutati, sotto il profilo dell’esistenza e riferibilità alla contribuente, i costi oggetto delle fatture emesse.
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Per tutti questi motivi la Cassazione ha proceduto ad annullare la precedente sentenza, rinviando il caso per un nuovo esame a un’altra sezione della stessa CTR.