Rischio di cancellazione dall’albo professionale per 10mila avvocati che non hanno la PEC, ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata obbligatoria per i professionisti in base all‘articolo 16, del Dl 185/2008. Dai dati della Cassa Forense, emerge che su 235mila iscritti, circa 7-10 mila ne sono sprovvisti.
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La PEC è anche uno dei requisiti necessari a verificare l’effettivo esercizio continuativo della professione forense, in base al decreto ministeriale attualmente in Parlamento per i necessari pareri. Il testo alle Camere, in realtà, è stato integrato in base ai parere del Consiglio nazionale Forense. Fra le modifiche al vaglio: contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine e alla Cassa di previdenza forense non più necessari per la permanenza nell’Albo, perchè
«collegati sia pur indirettamente all’entità del reddito professionale che viene espressamente escluso quale requisito essenziale per stabilire la continuità dell’attività professionale, a norma dell’art. 21, comma 1 della legge forense».
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I requisiti fondamentali per accertare che la professione viene esercitata in modo abituale e prevalente sono: Partita IVA o partecipazione in una società o associazione professionale titolare di Partita Iva attiva; utilizzo di locali adibiti a studio professionale (anche condivisi con altri legali); almeno un’utenza telefonica, trattazione di almeno cinque affari l’anno, comprendendo incarichi di natura giudiziale e anche stragiudiziale.
Per quanto riguarda la PEC, ricordiamo che l’obbligo di posta elettronica certifica è in vigore dal 2013 per tutti gli iscritti agli albi professionali, in base alla legge 185/2008.