Il 15 agosto scade il termine per sottoscrivere una polizza di responsabilità civile obbligatoria per i professionisti iscritti in albi nonché per le nuove società tra professionisti (Stp). => Scopri le nuove Società fra professionisti STP L'adempimento è previsto dal DL n. 138/2011, confermato con la conversione in legge n. 148 del 14 settembre 2011 e prorogato ad agosto dal DPR 137/2012. Professionisti e società da loro costituite devono di evidenziare al momento dell'assunzione di qualunque incarico gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni successiva variazione. La violazione di tale dovere costituisce illecito disciplinare.
Per questo motivo i professionisti devono stipulare entro il 15 agosto una polizza Rc contro i danni colposamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione. Restano escluse le sanzioni dirette comminate al professionista. Nel contratto stipulato con l'assicurazione viene solitamente inclusa la copertura per i danni relativi:
- alla tenuta della contabilità , registri Iva, redazione di dichiarazioni fiscali imputabili al consulente;
- al fatto colposo o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale;
- alla perdita, distruzione e danneggiamento di documenti di proprietà dell'assicurato o di quelli per cui è responsabile;
- alle lesioni corporali e materiali cagionate involontariamente a terzi;
- alle perdite patrimoniali subite dai clienti a seguito di apposizione del visto di conformità o dell'asseverazione per gli studi di settore e della certificazione tributaria;
- alle perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errato trattamento dei dati personali agli assistiti.
C'è, inoltre, da evidenziare che alcuni rischi sono coperti solo se espressamente richiamati dal contratto. Fra questi si evidenziano i rischi rinvenibili nelle attività di consigliere di amministrazione, membro di collegi sindacali, revisore legale, liquidatore di società , incaricato per l'invio telematico di dichiarazioni fiscali e per il pagamento dei tributi per conto dei clienti. Sono obbligati alla copertura assicurativa i professionisti dell'area economica e giuridica (avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili), dell'area tecnica (architetti, chimici, geologi e geometri, ingegneri) e dell'area medica e paramedica (chirurghi, farmacisti, infermieri, odontoiatri, ostetrici, psicologi). => Leggi anche la Riforma degli Ordini professionali