Dal 2016, cambia il meccanismo in base al quale le imprese hanno diritto allo sgravio contributivo del 35% se applicano i contratti di solidarietà difenisivi: non basta aver stupulato i contratti di solidarietà, deve anche esserci un incremento della produttività in misura analoga a quello dell’agevolazione fiscale (quindi, del 35%). Lo prevede il decreto interministeriale dell’Economia e del Lavoro (17981/2015), valido a partire dal 2016. Si tratta dell’applicazione dell’articolo 6, comma 4, del Dl 510/96, che di volta in volta viene applicato con appositi decreti ministeriali in base alle risorse finanziarie disponibili.
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Fino alla fine di questo 2015, restano in vigore le regole attuali (regolamentate dal decreto 83312 del 2014). Poi, dal 2016, il riconoscimento dello sgravio contributivo è subordinato all’aumento di produttività, oppure a un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione dei lavoratori a cui è applicato un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
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Seguirà il decreto del ministero del Lavoro con il dettaglio della riduzione contributiva e delle modalità per richiederla. L’agevolazione viene concessa per un periodo non superiore alla durata dei contratti di solidarietà, e comunque per un massimo di 24 mesi. Insieme all’istanza, l’impresa dovrà fornire la documentazione relativa al contratto di solidarietà e anche quella relativa agli strumenti per il miglioramento della produttività o all’eventuale piano di investimenti programmati.
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La domanda va presentata entro 30 giorni dall’attivazione del contratto di solidarietà, oppure per quelli già in corso alla data di pubblicazione della circolare attuativa, entro 30 giorni. La domanda va trasmessa all’INPS, o all’INPGI (nel caso dei datori di lavoro iscritti alla gestione previdenziale dei giornalisti), e alla DTL, direzione territoriale del lavoro, competente. saranno poi gli istituti previdenziali a trasmettere le comunicare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro la quantificazione dell’incentivo richiesto. Quest’ultima, sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori in solidarietà, rivalutate in base all’anno di fruizione del beneficio, e sulla base della riduzione di orario applicata.
Il ministero risponderà entro 120 giorni dalla domanda, concedendo o negando il beneficio anche in base alle risorse disponibili (15 milioni di euro annui, in base all’articolo 5, comma 1, del Dl 34/2014), e per un periodo massimo di 12 mesi. Somo previsti appositi accertamenti ispettivi, entro il primo anno dall’inizio dei contratti di solidarietà, per verificare l’effettiva applicazione degli strumenti per l’aumento della produttività. Nel caso in cui emergano irregolarità, l’impresa sarà invitata a fornire giustificazioni entro 30 giorni. Se queste non risultano soddisfacenti, entro i 30 giorni successivi può essere ritirato il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo. (Fonte: decreto ministero del Lavoro)