L’anzianità di lavoro non comporta in automatico il diritto al premio fedeltà, in quanto requisito necessario ma non sufficiente, servono anche le dimissioni volontarie (cfr. sentenza Cassazione n. 6943/2015). In seguito a cessione di ramo d’azienda, ad esempio, se nel CCNL sottoscritto dal nuovo datore di lavoro il premio è subordinato ai ulteriori requisiti – e non solo all’anzianità – allora il dipendente non ha diritto di richiederlo in base al vecchio contratto.
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Il diritto decade anche anche se il premio era stato stabilito all’inizio del rapporto di lavoro nel primo contratto: era il precedente datore di lavoro ad avere un obbligo frutto della clausola prevista nel contratto individuale, anche se non modificabile in termini peggiorativi. In pratica, il contratto individuale può essere modificato nel passaggio tra cedente e cessionario.
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Con la cessione del ramo d’azienda l’accordo sottoscritto viene meno, rendendo vane le opposizioni del lavoratore.