Voluntary disclosure, altri 30 giorni dopo la domanda

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Settembre 2015
Aggiornato 22 Settembre 2015 09:57

logo PMI+ logo PMI+
Proroga voluntary disclosure, dalla domanda entro il 30 settembre, 30 giorni per la relazione di accompagnamento, modifiche per legge raddoppio termini: provvedimento Agenzia Entrate.

Ecco la proroga per la voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per il rimpatrio dei capitali: il termine per la presentazione della domanda resta fissato al 30 settembre, ma ci sono poi 30 giorni in più, che decorrono dal giorno dell’istanza, per trasmettere la relazione di accompagnamento: lo prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre. Possibilità di modifiche, entro il 14 ottobre, per usufruire della non punibilità penale per i reati fiscali di cui sono scaduti i termini di accertamento prevista dalla legge sul raddoppio dei termini della Riforma Fiscale, anche per chi ha già completato la procedura di voluntary disclosure.

=> Raddoppio termini di accertamento: quando si applica

Secondo le precedenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, il termine per la relazione di accompagnamento (che comunque doveva essere inviata entro 30 giorni dalla domanda), era il 30 settembre. In pratica, la proroga consente anche a coloro che decidono all’ultimo di aderire alla voluntary disclosure di avere poi più tempo per preparare la documentazione necessaria, quindi di fatto entro il 30 settembre è possibile presentare domanda. In questo modo i contribuenti possono utilizzare il raddoppio dei termini previsto dal Dl 128/2015 (il decreto sulla certezza del diritto, attuativo della delega di Riforma Fiscale), che consente di regolarizzare anche posizioni per le quali sono scaduti i termini di accertamento.

=> Voluntary disclosure più conveniente

Il provvedimento delle Entrate specifica anche che i contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e intendono apportare modifiche utilizzando la non punibilità penale per i reati fiscali di cui sono scaduti i termini di accertamento, devono integrare la relazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (quindi, entro il 14 ottobre), indicando imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine di accertamento.

=> Voluntary disclosure: i chiarimenti del Fisco

Il Fisco sottolinea infine che imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento «devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità». Il riferimento è alla sanatoria penale su una serie di reati legati ai capitali che il contribuente fa emergere con la voluntary disclosure.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, a inizio settembre la voluntary disclosure aveva registrato circa 10mila adesioni, per un gettito stimato di 3 miliardi di euro. La proroga consente di utilizzare anche l’intero mese di settembre per presentare le domande, e il Governo spera che il gettito anche grazie a questo provvedimento possa incrementarsi, anche fino a 5 miliardi di euro. (Fonte: provvedimento Agenzia delle Entrate)