Assenze e rendimento: licenziamento illegittimo

di Francesca Vinciarelli

29 Settembre 2015 09:00

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Illegittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento anche se assente per troppo tempo: la sentenza della Cassazione.

Il licenziamento per scarso rendimento del dipendente non è sempre giustificabile con le troppe e reiterate assenze del lavoratore, se causate da malattia senza che sia ancora stato superato il cosiddetto periodo di comporto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17436/2015, che trova riscontro in un analogo pronunciamento (ordinanza del Tribunale di Milano, del 19 settembre 2015).

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Assenze per malattia

Le assenze del lavoratore per malattia, in queste ipotesi, non sempre legittimano il licenziamento per giustificato motivo. Nel caso in esame il datore di lavoro riteneva che la mancata presenza sul posto di lavoro del dipendente avesse comportato la sua mancanza di formazione e competenza, carenze sulla base delle quali l’azienda aveva disposto il licenziamento. Non essendo trascorso il periodo di comporto, tuttavia, l’azienda non poteva disporre la rescissione del contratto di lavoro.

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Il periodo di comporto, lo ricordiamo, è l’intervallo di tempo massimo di malattia definito dalla legge o dal CCNL durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente se non per per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o per cessazione totale dell’attività di impresa. Una volta trascorsa tale finestra il datore di lavoro può disporre il licenziamento, a meno che l’assenza non sia causata dalla violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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Licenziamento e rendimento

La Corte ha sottolineato come il licenziamento per scarso rendimento non possa essere legato e giustificato con le ripetute assenze per malattia: il primo è caratterizzato da un comportamento colpevole del lavoratore, il secondo da cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del lavoratore (a meno che non sia possibile provare che il lavoratore ha in qualche modo compromesso la propria convalescenza). Per giustificare il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore bisognerebbe invece provare diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza tali da portare il dipendente a produrre meno, male o in tempi troppo lunghi.

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