Con la sentenza n. 2254/2015 la CTR del Lazio ha stabilito che, in caso di cessione d’azienda, il Fisco non può intervenire sul valore. Dunque non è legittima la richiesta di una maggiore imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria fondata sull’elevazione del valore dell’avviamento solo sulla base dell’ubicazione dell’attività commerciale.
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Il caso in esame riguardava la compravendita di una pizzeria alla quale era stato notificato l’atto impositivo con la richiesta di un’imposta maggiore dovuta, secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’ubicazione dell’attività che darebbe luogo alla maggiore possibilità di realizzare reddito.
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La motivazione riportata dal Fisco nella notifica è sembrata insufficiente e troppo generica ai giudici, i quali hanno inoltre sottolineato che l’Agenzia non ha fornito:
- elementi documentali per dimostrare la capacità di profitto dei periodi d’imposta precedenti;
- presupposti di fatto e ragioni giuridiche che abbiano portato a determinare la rettifica in esame (art. 52, comma 2-bis, del dpr n. 131/86) o gli elementi valutativi utilizzati ai fini della rettifica per garantire il diritto di difesa alla controparte.
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Per queste ragioni la CTR del Lazio ha disposto l’annullamento della pretesa fiscale e il rimborso delle spese processuali al contribuente, confermando la sentenza della Ctp di Roma.