Tratto dallo speciale:

Autonomi: Certificazioni Uniche in scadenza

di Francesca Vinciarelli

10 Settembre 2015 10:30

Si avvicina la scadenza fiscale per la presentazione del modello 770, della Certificazione Unica per gli autonomi; la proroga ha effetti anche sul ravvedimento operoso.

In arrivo la scadenza per le Certificazioni Uniche degli autonomi, la cui scadenza è stata prorogata al 21 settembre, rispetto all’iniziale scadenza del 31 luglio, dal Dpcm 28 luglio 2015 che ha fatto slittare la data per la trasmissione dei modelli 770/2015. Si tratta dell’invio telematico delle CU (Certificazioni Uniche) relative a categorie reddituali non dichiarabili mediante il modello 730, ovvero: redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, provvigioni e così via, corrisposte dai sostituti d’imposta nel 2014.

=> CU 2015 autonomi: la proroga

Nel caso si sia già provveduto all’invio delle CU, sempre entro il 21 settembre, è possibile correggere eventuali errori commessi tramite l’inoltro di un modello sostitutivo e/o di annullamento e la trasmissione di una nuova certificazione.

=> CU 2015: scadenze, istruzioni e sanzioni per sostituti d’imposta

Ravvedimento operoso

A chiarire che con la proroga per il modello 770 slitta anche la scadenza fiscale per la Certificazione Unica 2015 (ex- CUD) ai lavoratori autonomi è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/E/2015, che contiene anche una serie di chiarimenti sul modello 730 e in generale sulle dichiarazioni dei redditi 2015.

=> Certificazione Unica 2015 autonomi: la scadenza

La proroga avrà inoltre effetto anche sul ravvedimento operoso, come recentemente chiarito dal sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti rispondendo per il MEF a un questionario in Commissione finanze della Camera:

«Alla trasmissione del nuovo modello 770/2015 e ai relativi versamenti effettuati tardivamente, si applicano le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in base alla quale sono stati ampliati sia i termini che le modalità per l’adempimento».

Il nuovo ravvedimento operoso prevede nuovi scaglioni di pagamento agevolato, da 90 giorni a oltre i due anni:

  • entro 14 giorni dopo la scadenza mancata, con applicazione di una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  • entro 30 giorni con sanzione al 3%;
  • entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%);
  • entro 1 anno con sanzione al 3,75%;
  • entro 2 anni  (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,
  • oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva):  sanzioni al 5%.