Superato un certo periodo di tempo, i debiti fiscali si considerano annullati ed i vari tributi non più dovuti. Ma cosa bisogna fare una volta trascorsi i termini di prescrizione? La legge concede al contribuente la possibilità di rivolgersi personalmente agli sportelli di Equitalia per chiedere la cancellazione delle cartelle esattoriali prescritte, ovvero quelle per le quali l’Ente di riscossione non ha esercitato il diritto entro i termini previsti dalla legge. Ogni tipologia di tributo ha però i suoi tempi di prescrizione.
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Data di notifica
Una volta verificati i termini entro i quali il credito vantato da Equitalia cade in prescrizione e quindi deve essere considerato estinto, bisogna controllare la data in cui è stata consegnata la notifica della cartella esattoriale, riportata con il timbro postale su ogni singola busta consegnata dal postino o dal messo.
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Nel caso in cui non si possieda la cartella esattoriale, perché smarrita o mai ricevuta, è possibile conoscere la data di notifica sull’estratto di ruolo recandosi presso lo sportello di Equitalia. Nel caso in cui nell’estratto risulti l’indicazione “00/00/0000” è molto probabile che la notifica non sia mai avvenuta ed è possibile chiedere lo sgravio assumendo di non aver mai ricevuto la cartella.
Interruzione di prescrizione
Altra cosa da valutare è che non sia stato inviato uno dei cosiddetti “atti interruttivi della prescrizione”:
- una diffida inviata tramite raccomandata che rinnova l’invito a pagare il tributo;
- una lettera raccomandata di preavviso di fermo o di ipoteca con riferimento all’intimazione di pagamento delle somme e indicazione dei relativi numeri di cartelle non corrisposte.
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Cancellazione del debito
Nel caso in cui ricorrano i termini di prescrizione, è possibile:
- chiedere la cancellazione degli importi iscritti a ruolo ai sensi della cosiddetta normativa “cartelle pazze”. Per farlo basta presentare una semplice istanza su un modulo allo sportello di Equitalia, ottenendo così la sospensione immediata della cartella esattoriale, bloccando dalla data di presentazione dell’istanza qualsiasi possibilità di pignoramento o esecuzione forzata da parte di Equitalia. Da ricordare che se, entro 220 giorni Equitalia non risponde, allora scatta il cosiddetto silenzio assenso e dunque la richiesta di sgravio va considerata accolta;
- presentare un’istanza di sgravio, con un ricorso in autotutela, direttamente all’ente creditore del tributo, invece che ad Equitalia (ente di riscossione). In questo caso però non viene sospesa l’esecutività della cartella né e non scatta alcun silenzio assenso in caso di mancato riscontro da parte dell’Amministrazione.
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Ricorso al giudice
In entrambi i casi non vengono sospesi i termini per presentare ricorso al giudice, ovvero per impugnare la cartella esattoriale, opzione che va esercitata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nel caso si voglia presentare ricorso al giudice, questo va presentato al giudice competente a seconda del tributo:
- la Commissione tributaria provinciale: per le imposte;
- il giudice di pace: per le contravvenzioni per violazione del codice della strada;
- il tribunale ordinario, sezione lavoro: per i contributi previdenziali.
Diversamente, se è già in corso un pignoramento, il ricorso va sempre presentato prima al giudice dell’esecuzione del tribunale ordinario il quale si occuperà poi di disporre l’eventuale sospensione dell’esecutività della cartella e di rinviare al giudice competente.