In caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo.
=> Nuova sentenza conferma: cartelle nulle se notificate via posta
Il caso riguardava un avviso di accertamento emesso dall’ufficio delle imposte dirette di Taranto e notificato con la formula “messo speciale dell’Ufficio di TA”, ritenuta non sufficiente ad identificare l’ufficio delle imposte dirette di provenienza del messo notificatore. Secondo la Corte di Cassazione:
“La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato” (Cass. 5057/2015)”
=> Cartella esattoriale: cosa è
L’articolo 156 del Codice di Procedura Civile prevede infatti che:
“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
=> Guida cartelle esattoriali: pagamento, prescrizione e ricorso
I giudici hanno inoltre sottolineato che nel caso in esame:
“Sussiste un evidente criterio di collegamento tra il messo notificatore (“messo speciale dell’Ufficio di TA”) e l’Ufficio delle II.DD. di Taranto; al riguardo, proprio con riferimento alla supposta inesistenza, è stato condivisibilmente precisato che, costituendo (come detto) la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l’atto, come desumibile nel caso di specie dalla proposta rituale impugnazione, abbia raggiunto lo scopo (Cass. 654/2014; Cass. 13852/2010)”.
.