Possibile portare in detrazione i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni di condomini minimi anche se il bonifico bancario è stato effettuato singolarmente dai singoli proprietari pro-quota. La detrazione fiscale del 50% (il Bonus ristrutturazioni) non viene perso, a condizione che venga richiesta l’attribuzione del codice fiscale “cumulativo”.
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Ruolo del condominio
Il dubbio sulla possibilità di detrarre i le spese degli interventi di recupero effettuati sulle parti comuni di mini-condomini fino ad 8 condòmini, e pagati dai proprietari pro-quota con bonifico bancario nasceva dal fatto Ministero delle Finanze aveva precisato che la fruizione dell’agevolazione era subordinata al fatto che il condominio fosse intestatario delle fatture e l’esecutore, tramite l’amministratore o uno dei condòmini, degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Chiarimenti del Fisco
La risoluzione n. 74/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta ad un interpello, che la detrazione IRPEF del 50% spetta comunque a patto che:
- i pagamenti siano stati eseguiti con la giusta procedura ai fini della fruizione del bonus ristrutturazioni, ovvero con il cosiddetto “bonifico parlante”;
- l’istituto bancario (o le Poste) abbia correttamente praticato la ritenuta dell’8% sulle somme accreditate (articolo 25 del Dl 78/2010);
- per il condominio minimo, per il quale non è previsto l’obbligo di nominare un amministratore, è stata richiesta l’attribuzione del codice fiscale.
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CF cumulativo
Nel caso non si sia provveduto tempestivamente a presentare tale richiesta di CF cumulativo è possibile regolarizzare la propria posizione entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese. La richiesta va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate tramite modello AA5/6, previo versamento a nome del condominio mediante modello F24 della sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale, utilizzando il codice tributo 8912. Va inoltre inviata una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio specificando
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
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Dichiarazione dei redditi
Nel caso dei condomini minimi, proprio perché non è obbligatorio nominare un amministratore, i condòmini devono compilare nel modello UNICO PF l’apposito quadro AC, indicando anche i dati catastali degli immobili condominiali specificati altresì nella comunicazione unica per tutti i condòmini.
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