L’INPS ha chiarito la piena equiparazione (messaggio 13 aprile 2015, n. 2526) del trattamento di integrazione salariale che si fruisce nel contratto di solidarietà difensivo con quelli di disoccupazione speciale in edilizia (art. 3, L. 451/1994) e indennità di mobilità (ex articolo 4, comma 1, Legge 223/1991) dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro e conseguenti alla CIGS (articolo 1, comma 9, legge n. 223/1991 e articolo 1, comma 2 terzo periodo, decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984).
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La nota dell’Istituto segue quella del 2 marzo 2015 (protocollo n. 40/5226) emanata dal Ministero del Lavoro. A seguito di interpello INPS al Ministero, infatti, è stato chiarito che tale integrazione insiste sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.L’interpretazione si fonda sul principio generale del favor lavoratoris: non è consentito utilizzare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori ed è obbligatorio garantire parità di trattamento nei casi di licenziamento in momenti differenti, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Altri chiarimenti
Il dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n. 29 del 2012.
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E’ possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 451 del 1994 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà (articolo 7, decreto ministeriale 46448/2009, modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145/2014).
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In conclusione, è necessario che le strutture territoriali applichino i principi appena enunciati ai rapporti ancora in essere tra l’assicurato e l’INPS, mentre ciò non potrà avvenire per i rapporti già conclusi in seguito a singoli contenziosi o per prescrizione decennale.