A partire dal mese di settembre (dal giorno 2 per la precisione, 15° giorno successivo alla sua data di pubblicazione in G.U. n.190/2015 del 18 agosto 2015) sono cambiate le regole per i controlli fiscali, a fronte dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.128/2015 sulla certezza del diritto. Il decreto stabilisce infatti nuove regole per il raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento in caso di reato tributario, una riduzione dei tempi a disposizione del Fisco per effettuare i controlli fiscali e rimodula le sanzioni per il rientro dei capitali.
=> Certezza del diritto ed elusione fiscale
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal provvedimento attuativo della Delega Fiscale, vige, tuttavia, solo se la notizia di violazione viene inviata prima dell’ordinaria scadenza del termine di accertamento. Il decreto prevede nel dettaglio che:
“Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini”.
Quindi perché i termini vengano raddoppiati la violazione penale deve essere denunciata dall’Amministrazione finanziaria all’Autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per i casi di presentazione omessa o nulla. La nuova norma non si applica inoltre ad eventuali avvisi di accertamento e provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati entro il 2 settembre 2015.
=> Voluntary disclosure più conveniente
Sanzioni amministrative
Vengono ridotte le sanzioni amministrative applicabili grazie all’istituzione del regime di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. Tale possibilità è riservata, in questa fase sperimentale, solo alle grandi aziende con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e a quelle che hanno aderito al progetto pilota avviato in via sperimentale nel 2013 (con fatturato superiore a un miliardo di euro).