In caso di abuso edilizio a risponderne è il proprietario quiescente anche se il colpevole è il locatario, a meno che non dimostri di essersi attivato direttamente per eliminare l’abuso.
Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 3897/2015, sesta sezione):
Un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l’abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l’ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario, in quanto, altrimenti, la tutela degli abusi rimarrebbe inefficace (così, tra varie, Cons, Stato, VI, 4 maggio 2015, n.2211).
Nel caso in esame, l’immobile era stato affittato a una società che, in contrasto con le prescrizioni del regolamento edilizio comunale, aveva installato al suo interno macchinette video-lottery per il gioco d’azzardo.
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La sentenza del CdS ha confermato la responsabilità del proprietario, se non ti attiva concretamente per scongiurare l’abuso.
In sostanza, in assenza di condono edilizio, è sempre il proprietario dell’immobile a dover dimostrare di essere estraneo ed incolpevole rispetto agli abusi commessi dal suo affittuario, nonché di aver tenuto un comportamento attivo nei confronti del conduttore autore dell’illecito edilizio con diffide, o altre iniziative di carattere ultimativo come la risoluzione contrattuale.