Cambiano le regole per le collaborazioni coordinate continuative avviate a partire dall’entrata in vigore de Jobs Act, o meglio del suo decreto attuativo n. 81/2015 sul Codice dei Contratti. Il provvedimento ha mandato definitivamente in pensione il contratto a progetto, per i rapporti di lavoro avviati a partire dal 25 giugno 2015. I contratti già in essere continueranno ad essere validi fino al 31 dicembre 2015, o fino alla loro naturale scadenza se precedente a tale data.
Contratti a progetto addio
Dal 1° primo gennaio 2016, tutti i contratti a progetto dovranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui si tratti di:
“Prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
=> Contratto indeterminato a tutele crescenti: guida
In sostanza, per le collaborazioni avviate dopo il 25 giugno 2015, l’art.52 del Dlgs. n.81/2015:
- non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero) e alle sue limitazioni;
- possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato.
=> Collaborazioni a progetto addio
Co.Co.Co.
Quella regolato dai contratti di tipo co.co.co. è una tipologia di lavoro a metà strada il lavoro autonomo e quello subordinato: il collaboratore lavora in piena autonomia all’interno dell’azienda senza vincolo di subordinazione, ma in rapporto con il committente è di tipo coordinato e continuativo. Per evitare che questa tipologia di rapporto di lavoro mascheri in realtà un vincolo di subordinazione, sono state previste delle limitazioni e dei vincoli che il datore di lavoro deve obbligatoriamente rispettare. Più in particolare la presunzione di subordinazione si applica se la prestazione di lavoro:
- è esclusivamente personale, ovvero il lavoratore autonomo non ha collaboratori e non può farsi sostituire;
- è continuativa, prevede una durata e non è riferita a singole opere;
- è effettuata secondo modalità di esecuzione decise dal committente, dunque il collaboratore lavora in azienda con orari di lavoro prestabiliti.
=> La collaborazione coordinata e continuativa
Deroghe al co.co.pro.
Il decreto ha previsto quattro deroghe, per cui la presunzione di lavoro subordinato non si applica a:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono compresi i call center);
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2002.
=> Jobs Act: come cambiano contratti e lavoro
Incentivi
Alle imprese che nel corso del 2015 trasformino collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto o con titolari di partita IVA, in contratti a tempo indeterminato il Jobs Act ha previsto l’estinzione automatica di tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, a patto che le violazioni non siano state già accertate prima dell’assunzione. La sanatoria si applica alle seguenti condizioni:
- il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003 (quindi DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro);
- nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può decidere il licenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Questo vale nel settore privato, nella Pubblica Amministrazione il divieto di stipulare contratti a progetto scatterà a partire dal 1° gennaio 2017.