Pronta per il via la norma sulla fatturazione elettronica tra privati: il provvedimento che regolamenta tale possibilità entra in vigore il 2 settembre, dopo che il decreto legislativo n. 127/2015 relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.190 del 18-8-2015). La fatturazione elettronica anche per transazioni commerciali private prenderà effettivamente il via dal 2017 come opzione facoltativa (diversamente da quella nei confronti della PA che è già obbligatoria), secondo i termini per la diffusione della trasmissione telematica indicati nel decreto.
=> Fatturazione elettronica tra imprese: il nuovo testo
Vantaggi
Chi sceglierà la fatturazione elettronica potrà beneficiare di incentivi fiscali ed amministrativi. Tra le semplificazioni introdotte troviamo:
- rimborsi IVA in 3 mesi;
- riduzione di un anno dei termini di accertamento ( da 4 a 3 anni);
- esonero dall’obbligo di Spesometro;
- comunicazioni Black List;
- controlli fiscali più semplici;
- addio agli scontrini fiscali.
Invio fatture
Per quanto concerne l’invio delle fatture, basterà inviare in formato elettronico anche solo i dati della fattura e non necessariamente la fattura vera e propria. Per incentivare l’adozione della fattura elettronica tra privati, dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, gratuitamente, dei contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Si tratta dello stesso servizio gratuito previsto, per la fatturazione elettronica verso la PA, dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 55/2013.
=> Documenti informatici ai fini fiscali: conservazione e riproduzione
A partire dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio previsto dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007. Il sistema, gestito dall’Agenzia delle Entrate, servirà per la trasmissione, la ricezione e le eventuali variazioni delle fatture elettroniche relative a operazioni tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto n. 55/2013.
Durata e rinnovo
Nel caso in cui i soggetti passivi optino per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si rinnoverà di quinquennio in quinquennio.
.