Certezza del diritto ed elusione fiscale

di Francesca Vinciarelli

26 Ottobre 2016 09:46

Norme sulla certezza del diritto: codificazione dell'abuso di diritto e limiti al raddoppio dei termini per l'accertamento.

Il decreto legislativo 128/2015 sulla certezza del diritto, in attuazione della Delega Fiscale insieme al decreto sulla fatturazione elettronica tra privati, ha ridefinito l’abuso del diritto, la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, il regime dell’adempimento collaborativo.

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Abuso del diritto

In caso di evasione fiscale non si configura l’abuso del diritto. Secondo l’articolo 1 del Dlgs 128/2015, invece,  si configurano come abuso del diritto:

“Una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

Diversamente:

“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”.

E’ inoltre disposto che:

“Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”.

Raddoppio termini accertamento

Secondo il decreto:

“Il raddoppio non opera qualora la denuncia da  parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.”

Dunque, perché il raddoppio dei termini possa operare, la violazione penale deve essere denunciata dall’Amministrazione finanziaria all’Autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nei casi di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

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Regime collaborativo

Il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) prevede tra l’altro anche una riduzione delle sanzioni amministrative applicabili, in una prima fase riservato solo alle grandi aziende con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e a quelle che hanno aderito al progetto pilota nel 2013 (con fatturato superiore a un miliardo di euro).

=> Adempimento collaborativo, le FAQ del Fisco

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 aprile 2016 ha indicato: requisiti soggettivi; requisiti essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; modalità di presentazione della domanda e della documentazione; requisiti di ammissione da parte dell’ufficio competente. La circolare n. 38/E del 16 settembre 2016 ha invece affrontato questioni pratiche relative al regime in sé.

Per approfondimenti: decreto legislativo 128/2015