Compensazioni sostituti d’imposta: nessuna limitazione

di Barbara Weisz

6 Agosto 2015 16:39

Non si applicano il divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo e altri paletti: chiarimenti Agenzia delle Entrate su compensazioni sostituti d'imposta.

Il sostituto d’imposta, quindi ad esempio l’impresa, può effettuare le compensazioni relative a ritenute versate in più o rimborsi effettuati relativi a dipendenti e collaboratori, senza i paletti previsti dalle leggi per altri casi di compensazione: la precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 73/E risponde a una serie di quesiti in materia legati a dubbi interpretativi della norma.

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In particolare, il chiarimento riguarda il rapporto fra l’articolo 15 del Decreto Legislativo 175/2014, che consente la compensazione tramite F24 ai sostituti d’imposta per le ritenute versate in eccesso, e i paletti per le compensazioni previsti dall’articolo 31 del decreto 78/2010, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 122/2010. Quest’ultima norma vieta le compensazioni in presenza di debiti a ruolo superiori ai 1500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L’applicazione di questa norma alle compensazioni dei sostituti d’imposta ne limiterebbe l’applicazione, impedendole in presenza di debiti a ruolo superiori alla cifra sopra riportata. Ebbene, spiega l’Agenzia delle Entrate che in realtà questo limite non si applica: la legge 122/2010 riguarda solo le compensazioni orizzontali o esterne, non quelle verticali o interne, come appunto le compensazioni delle imprese per le ritenute e i rimborsi ai dipendenti o collaboratori per i quali fanno da sostituto d’imposta.

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Non solo: a queste compensazioni non si applicano anche altri paletti. Non è necessario il visto di conformità per operazioni sopra i 15mila euro annui (previsto dall’articolo 1, comma 574, della legge 147/2013, e non concorrono al tetto di 700mila euro per ciascun anno solare previsto per le compensazioni dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000.

Ricordiamo brevemente che la norma sulle compensazioni sostituti d’imposta si applica dal primo gennaio 2015, prevede che si possano compensare in F24 le le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e intermediari, e le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

Agenzia delle Entrate.