L’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non godute dal dipendente ha natura retributiva (quindi soggetta a IRPEF) o risarcitoria (quindi esentasse)? La frequenza con cui i tribunali del Paese sono chiamati a stabilirlo indica l’esigenza di fare chiarezza con un provvedimento legislativo che eviti continui sforzi interpretativi della Magistratura. Le sentenze in materia sono numerose e discordanti: la Cassazione ha stabilito a gennaio 2015 che è soggetta a IRPEF, in linea con un alanogo pronunciamento dell’aprile 2014, mentre la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino (dicembre 2014) e quella Regionale del Lazio (nel 2013) si sono pronunciate in senso opposto, stabilendo che il pagamento delle ferie non godute è esentasse.
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La questione parte dall’interpretazione della legge che regolamenta le ferie, il decreto legislativo 213/2004, in base al quale:
«il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», periodo che «va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione».
La norma esclude la possibilità di monetizzare le ferie e ribadisce il diritto alla ferie come diritto inviolabile (sancito anche da direttive UE), scoraggiando quindi il pagamento dei giorni non utilizzati. Detto questo, la questione della tassazione è più complicata: la natura risarcitoria implica necessariamente l’esenzione fiscale?
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La sentenza di Cassazione 1232/2015 stabilisce che «i compensi per ferie non godute hanno natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF», aggiungendo poi una considerazione in base alla quale il profilo risarcitorio dell’indennità per ferie non godute non ne esclude
«la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse da retribuzione».
Per dirla in parole semplici, questa pronuncia non nega la natura risarcitoria del pagamento delle ferie non godute ma specifica che il pagamento delle stesse dipende dal rapporto di lavoro e dalle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione, con le conseguenze del caso in materia di tassazione.
La sentenza 89/2014 della Ctr del Lazio, invece, fa prevalere l’articolo 6, comme 2 del testo Unico delle Imposte sui redditi, in base al quale l’imponibilità fiscale di un risarcimento è limitata sussiste a fronte di una perdita di reddito, mentre non si applica se il risarcimento è finalizzato a riparare un danno. E si torna all’interpretazione della mancata fruizione delle ferie come negazione di un diritto.
Quale che sia la corretta interpretazione, si può proporre una considerazione: ci sono molti ricorsi di lavoratori che chiedono la restituzione delle ritenute IRPEF applicate all’indennità per ferie non godute e questo comporta ogni volta l’apertura di una nuova causa. Se il legislatore intervenisse stabilendo con precisione quale tassazione applicare all’indennità per ferie non godute, farebbe chiarezza ed eviterebbe anche molti contenziosi.