Scadenze fiscali di agosto

di Francesca Vinciarelli

31 Luglio 2015 09:45

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Il calendario delle scadenze fiscali di agosto, per soggetti IVA, sostituti d'imposta e imprese.

Si avvicina il mese di agosto e con esso diverse scadenze fiscali, concentrate essenzialmente in tre giorni: 20, 25 e 31 agosto.

20 agosto

Entro il 20 agosto:

  • i soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione devono effettuare la registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese di luglio 2015, anche in via cumulativa, nel caso in cui abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • i soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;
  • vanno effettuate registrazione e annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente;
  • i soggetti che svolgono attività d’intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24);
  • banche e Poste devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (codice tributo: 1039);
  • va versata l’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni;
  • le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente (codice tributo: 1680);
  • i contribuenti IVA mensili devono liquidare e versare l’IVA relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche (codice tributo: 6007). Quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono inoltre liquidare e versare l’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 annui devono versare la rata relativa al canone RAI (codice tributo: 3935) e la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo: 1013);
  • è possibile regolarizzare la propria situazione fiscale facendo ricorso al ravvedimento operoso relativamente a versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2015, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%.

In scadenza il 20 agosto il termine per i sostituti d’imposta per:

  • il versamento dell’addizionale regionale dell’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 3802);
  • il versamento dell’addizionale comunale dell’IRPEF, in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848).

25 agosto

Entro il 25 agosto gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono effettuare la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente

31 agosto

Entro il 31 agosto:

  • i soggetti passivi IVA devono effettuare l’invio in modalità telematica (modello polivalente) della comunicazione mensile relativa alle operazioni di acquisto effettuate da operatori economici sammarinesi e annotate nel registro IVA nel mese precedente;
  • i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2015 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/08/2015;
  • gli enti non commerciali e agricoltori esonerati devono presentare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12). Gli stessi soggetti devono liquidare e versare l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione;
  • gli intermediari finanziari devono effettuare la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria;
  • le imprese di assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono presentare, in via telematica, la denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente, nonché per il versamento degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2015;
  • i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, devono versare la quarta rata o quota bimestrale dell’imposta bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2015;
  • va effettuato il versamento al FASI dei contributi relativi al terzo trimestre dell’anno.

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