Comunicare l’offerta di conciliazione in caso di licenziamento di un dipendente (come previsto dal decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti) è obbligatorio solo se è l’impresa che propone l’accordo: è una delle precisazioni contenute nella nota direttoriale del 22 luglio 2015 del Ministero del Lavoro sulla procedura introdotta dall’articolo 6 del decreto 23/2015. Il documento fornisce le indicazioni sulla comunicazione, attraverso un professionista abilitato, integrando la precedente nota del 27 maggio 2015, con la quale erano state fornite le indicazioni operative sull’offerta di conciliazione.
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L’offerta di conciliazione dell’impresa al dipendente licenziato consta di un idennizzo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18. La comunicazione della proposta economica va effettuata entro 65 giorni, tramite procedura “UNILAV – Conciliazione“, attiva dal primo giugno sul portale Cliclavoro, nella sezione “adempimenti“.
La procedura
Se il datore di lavoro utilizza questa offerta di conciliazione, quale che sia l’esito, è tenuto a una ulteriore comunicazione obbligatoria, che si aggiunge a quella normale relativa al termine del rapporto di lavoro. Va rispettata una precisa procedura, spiegata nell’articolo 6 del dlgs 23/2015. Nel momento in cui il lavoratore accetta l’assegno, rinuncia a impugnare il licenziamento. Il risarcimento, nei termini sopra indicati, è fiscalmente agevolato (non costituisce reddito imponibile e non è assoggettato a contributi previdenziali), mentre qualsiasi somma aggiuntiva pattuita, anche nell’ambito dello stesso accordo, è soggetta alla normale tassazione.
La procedura di comunicazione obbligatoria è dettaglia nella nota operativa del 27 maggio, con cui il ministero aveva chiarito che si utilizza l’apposita applicazione (UNILAV – Conciliazione) sul portale Cliclavoro. Ora si forniscono ulteriori chiarimenti, in particolare il Ministero specifica che la comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui la procedura di conciliazione si attivi. In questo caso, bisogna effettuare la comunicazione anche se alla fine il lavoratore non accetta, ma se l’impresa non aveva nemmeno avanzato la proposta di conciliazione non è necessaria alcuna comunicazione.
Altro chiarimento sulle agenzie per il lavoro, che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sono tenute alle stessa procedura prevista per gli altri datori di lavoro: quindi se effettuano l’offerta di conciliazione, devono compilare la comunicazione obbligatoria.
Infine, il Ministero specifica che non è necessaria alcuna comunicazione nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva durante il periodo di prova.
Attenzione: gli obblighi di comunicazione sono importanti, perché il loro mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni, da 100 a 500 euro per goni lavoratore.
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Gli intermediari
La nota direttoriale integrativa specifica anche che, come per tutte le comunicazioni relative al rapporto di lavoro, è possibile rivolgersi a un intermediario. Ecco i professionisti abilitati:
- consulenti del lavoro;
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
- servizi di associazioni di categoria, imprese artigiane, piccole imprese, anche organizzati tramite i consulenti del lavoro;
- associazioni di categoria imprese agricole;
- altre associazioni di categoria datoriali;
- agenzie per il lavoro;
- consorzi di gruppi e imprese.