I contribuenti a Partita IVA possono scegliere di applicare il “vecchio” Regime dei Minimi al 5% se hanno aperto attività prima dell’entrata in vigore del Milleproroghe, che consente l’opzione anche per il 2015: devono effettuare le opportune modifiche alle operazioni IVA effettuate e poi indicare l’opzione con la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, che si presenta nel 2016. E’ la risposta dell’Agenzia delle Entrate a uno specifico interpello, contenuta nella Risoluzione 67/E del 2015.
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Le Partita IVA con avvio attività a inizio 2015 avevano applicato il regime ordinario perché non in possesso dei requisiti per rientrate nel nuovo Regime dei Minimi (regime forfettario con aliquota al 15%) e ritenendo non più applicabile il vecchio regime forfettario agevolato di vantaggio (al 5%), riformato dalla Legge di Stabilità 2015. Successivamente, il Milleproroghe ha esteso all’intero 2015 la possibilità di scegliere il vecchio Regime dei Minimi al 5% (articolo 10, comma 12-undecies, del decreto 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2015), riservato a imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello ha confermato la possibilità di aderire ancora al vecchio regime dei minimi anche se l’attività è stata avviata nel periodo transitorio che va dall’entrata in vigore del nuovo regime (I° gennaio 2015) a quella del Milleproroghe . Ci sono, però, una serie di adempimenti da effettuare: con il Milleproroghe, l’applicazione del regime fiscale di vantaggio diviene:
«espressione di una specifica scelta del contribuente»
soggetta alla relativa disciplina prevista dal DPR 442 del 1997, “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”. L’articolo 1, comma 1, di questo decreto prevede che l’opzione per determinati regimi di imposta, così come la revoca, si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e specifica che la validità dell’opzione è poi subordinata unicamente alla sua concreta attuazione fin dall’inizio dell’anno.
Il successivo articolo 2 prevede che comunque il contribuente debba comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA disponibile, oppure con la dichiarazione dei redditi.
Conclusione: chi ha iniziato un’attività d’impresa nel 2015, anche se prima dell’entrata in vigore della proroga del vecchio regime dei minimi, per rientrare nel sistema fiscale di vantaggio, nel caso in cui non abbiano già manifestato la relativa volontà con il modello A7, può darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (quella che si presenta nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.
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Nel frattempo, applicano il regime di vantaggio, con tutte le conseguenze sulla contabilità. Quindi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Risoluzione 67/E (entro il 23 agosto) oppure con la prima liquidazione IVA successiva, devono applicare le opportune modifiche ai documenti emessi con addebito IVA. Per le operazioni attive, emetteranno nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), per correggere l’attribuzione dell’IVA in rivalsa al cessionario o committente. Quest’ultimo registrerà la nota di variazione, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. Infine, bisognerà effettuare la variazione in aumento dell’IVA sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Per l’eventuale imposta versata e non dovuta, si potrà chiedere il rimborso.
Agenzia delle Entrate