I pensionati riceveranno i rimborsi 730 con la rata di agosto solo se hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate entro il 20 luglio: per tutti i modelli arrivati dopo – in virtù della proroga al 23 luglio – il conguaglio arriverà con il cedolino pensione di settembre. Scadenze diversificate anche per i conguagli a debito: agosto se il modello 730 è stato inviato entro il 30 giugno, settembre se la presentazione è successiva. La comunicazione arriva dall’INPS, che fa chiarezza sugli effetti del 730 precompilato, dello slittamento delle scadenze e della mancata indicizzazione 2012-2013, stabilità dal decreto pensioni in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale.
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Come segnala l’INPS, riferendosi alle pensioni in pagamento il prossimo 1 agosto 2015, anche se al momento la voce del conguaglio non è visibile, nella maggior parte dei casi l’assegno conterrà i rimborsi da 730:
«Molti pensionati stanno chiedendo informazioni perché sul cedolino della pensione del mese di agosto 2015 non è riportato il conguaglio derivante dalla presentazione del modello 730». L’istituto «ha avviato una complessa procedura d’urgenza, per assicurare la consueta erogazione dei rimborsi mediante l’emissione di mandati aggiuntivi rispetto a quelli con i quali verrà corrisposta la pensione del mese di agosto 2015. L’importo di tali mandati non può, pertanto, essere visibile sul cedolino di pensione che è al momento a disposizione dei pensionati».
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Più nel dettaglio, il sistema ha consentito di caricare solo i modelli 730 inviati all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno. Tutti i pensionati che hanno effettuato la dichiarazione in data successiva, non vedono i rimborsi 730 nel cedolino, ma in molti casi li riceveranno con l’assegno. In particolare, con la collaborazione di Agenzia delle Entrate e intermediari autorizzati all’assistenza fiscale, l’INPS ha elaborato «tutte le dichiarazioni pervenute entro il 20 luglio», in modo da «garantire la consueta erogazione dei rimborsi con la rata di agosto».
Attenzione: questo riguarda solo i conguagli a credito, ovvero i rimborsi. Nel caso in cui invece dal 730 emerga un debito, le tempistiche sono diverse. Se il 730 è stato inviato entro il 30 giugno, il conguaglio a debito arriva ad agosto, se la presentazione è successiva, è rinviato a settembre. Questa differenza di scandeze fra congualgi a credito o a debito, spiega l’INPS, è motivata anche dalla «maggiore complessità delle elaborazioni, attesa la possibilità di rateizzare i predetti congagli».
Dunque, per riassumere:
- presentazione 730 entro il 30 giugno: conguagli, a debito o a credito, con l’assegno di agosto;
- presentazione 730 fra l’1 e il 20 luglio: rimborsi in agosto, conguagli a credito in settembre;
- presentazione 730 dopo il 20 luglio: conguagli, a debito e a credito, in settembre.
Infine l’INPS ricorda che con il rateo di agosto arrivano anche le somme a risarcimento della mancata indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo stabilità dalla Riforma Pensioni 2011, in applicazione del decreto pensioni seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 70/2015. Si tratta di somme comprese fra i 250 e i 750 euro che variano a seconda dell’entità della pensione: più alte per gli assegni pari a tre volte il minimo, scendono fino ad azzerarsi per chi prende sei volte il minimo.