La lista 2015 dei paesi black list (i c.d paradisi fiscali) si è rinnovata a seguito dei nuovi criteri introdotti dalla Legge di Stabilità (articolo 1, comma 678, legge 190/2014) – resi operativi da due decreti del Ministero delle Finanze (30 marzo e 27 aprile) e dagli ultimi accordi di trasparenza siglati con San Marino, Svizzera, Lussemburgo e Principato di Monaco per lo scambio di informazioni con l’Italia
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Fuori da black list
Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turk e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat, Singapore. Eliminati anche Costarica, Malta, che erano stati inseriti limitatamente ad alcune attività.
Black list 2015
- Andorra; Bahamas; Barbados; Barbuda; Brunei; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Hong Kong; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini statunitensi; Kiribati (ex Isole Gilbert); Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Maldive; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Polinesia francese; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Sant’Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Tonga; Tuvalu (ex Isole Ellice); Vanuatu.
Black list per specifiche attività:
- Bahrein: con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- Monaco: con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- Angola: solo per le società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, per le società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- Antigua: solo per le international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, e per le società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
- Dominica: sono per le international companies esercenti l’attività all’estero;
- Ecuador: solo per le società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica: solo per le società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e per quelle localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia: solo per le società insediate nelle Export Processing Zones;
- Panama: per le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, per quelle situate nella Colon Free Zone, oppure operanti nelle Export Processing Zone;
- Portorico: per le società esercenti attività bancarie, per quelle previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- Svizzera: per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
- Uruguay: solo per le società esercenti attività bancarie e per le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Convenzioni 2015 con effetti futuri
- Svizzera: uscirà dalla black list nel 2017. L’accordo sulla trasparenza è già valido ai fini della voluntary disclosure per il rimpatrio dei capitali, per cui chi riporta in Italia somme detenute in Svizzera non ha le maggiorazioni previste per i paesi black list;
=> Fine del segreto bancario fra Italia e Svizzera
- Principato di Monaco: un protocollo lo elimina dalla lista ai fini della voluntary disclosure da subito. Monaco si impegna poi allo scambio di informazioni (in vista l’uscita definitiva);
- Hong Kong: se le procedure si concluderanno entro fine anno uscirà dalla lista nel 2016.
=> Voluntary Disclosure: chiarimenti del Fisco
Comunicazioni
Imprese e soggetti IVA che intrattengono scambi commerciali con paesi black list devono comunicare le operazioni effettuate (di beni e servizi, cessioni e acquisti) all’Agenzia delle Entrate. Per le operazioni dopo il primo ottobre 2013 va utilizzato il modello di comunicazione polivalente ai fini IVA (Spesometro). Dal 13 dicembre 2014 la comunicazione va effettuata con cadenza annuale e non più mensile o trimestrale, per le operazioni sopra i 10mila euro (prima il limite era 500 euro). Per semplificare la vita ai contribuente, l’Agenzia delle Entrate consente comunque di effettuare le comunicazioni mensilmente o trimestralmente per l’intero 2014 a coloro che hanno già adottato questo sistema per la restante parte dell’anno..