Con la sentenza n. 31378/2015 la Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha stabilito che è lecito cumulare la sanzione civile e la condanna penale in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Caso
Il caso in esame riguardava un imprenditore bresciano che era stato condannato a sei mesi di reclusione e alla sanzione civile per aver commesso il reato fiscale di omissione dei contributi INPS.
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Sentenza
Per la Corte di Cassazione in questi casi non è applicabile il principio del ne bis in idem e l’eliminazione di una delle due sanzioni. Il punto è che va verificato se la sanzione emessa è, o meno, di natura intrinsecamente penale. Nel caso in esame la sanzione applicata è assimilabile a quella per appropriazione indebita, in quanto il datore di lavoro, non versando i contributi INPS al lavoratore, è come se si fosse appropriato di somme a lui riservate.
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Quindi, precisa la Cassazione:
“Mentre la sanzione prevista dall’art. 2 comma 1 bis della L. 683/38 mira a tutelare il diritto del lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle somme a lui riservate (tanto che comunemente il delitto previsto dalla legge sopra ricordata viene accostato alla figura dell’appropriazione indebita), la sanzione contemplata nell’art. 116 citato ha effetti ristoratori verso l’INPS e dunque assume caratteri sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistici”.
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