Agrotecnici non più abilitati alla operazioni relative a Catasto ed Estimo immobiliare, competenza loro concessa da una norma inserita nel Milleproroghe 2007 ma ora bocciata dalla Corte Costituzionale: l’illegittimità deriva dalla estraneità della misura all’oggetto del Milleproroghe. La decisione è contenuta nella sentenza 154/2015, con cui la Consulta richiama anche una precedente pronuncia sulle competenze degli agrotecnici, ritenute poco idonee ad occuparsi della materia catastale. La norma dichiarata illegittima è l’articolo 26, comma 7-ter, del decreto 248/2007, che includeva gli agrotecnici tra i professionisti abilitati agli atti di aggiornamento geometrico e alle denunce di variazione catastale.
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Per inserire provvedimenti in un decreto Milleproroghe ci vuole un carattere di urgenza determinato dal fatto che sta per scadere un termine che, quindi, il legislatore decidere di far slittare per decreto. Il provvedimento che conteneva la norma, argomenta la Consulta, è infatti contenuto erroneamente in un provvedimento che invece deve:
«obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti, pur attinenti ad oggetti e materie diversi, che richiedono interventi regolatori di natura temporale».
La norma in esame (il comma 7-ter dell’articolo 26), in realtà era stata inserita nella legge in sede di conversione. L’obiettivo della disposizione, spiega la Corte, era quello di superare un contrasto giurisprudenziale insorto sull’individuazione dei soggetti abilitati a redigere e sottoscrivere determinati atti catastali. Insomma, non c’era nessun urgenza di prorogare un termine, per cui la collocazione all’interno di un provvedimento Milleproroghe viene giudicata in contrasto con l’articolo 77, comma 2, della Costituzione (sul carattere di necessità e urgenza di un decreto):
«in relazione alle caratteristiche originarie del decreto-legge di riferimento risulta palese che la disposizione censurata non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né dispone interventi di riassetto di norme di carattere finanziario».
La Corte stabilisce l’illegittimità riferita all’articolo 77 della Costituzione assorbe anche le altre questioni sollevate sulle quali, comunque, c’era una precedente pronuncia (sentenza 441 del 2000), con la quale la Consulta «pur riconoscendo l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuare, sulla scorta del principio di professionalità specifica, le competenze di ciascuna categoria professionale» aveva rilevato come la preparazione dell’agrotecnico sia rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria, mentre le sue cognizioni in materia di Catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, ritenendo non irragionevole la mancata abilitazione degli agrotecnici alle pratiche relative al Catasto.
Fonte: sentenza 154/2015 Corte Costituzionale