Assunzione incinta: è lecito tacere

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 9 Luglio 2015
Aggiornato 10 Luglio 2015 12:48

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Nullo il licenziamento della lavoratrice che tace sulla propria gravidanza in fase di assunzione: la Cassazione chiarisce che non esiste obbligo di informazione.

Non rappresenta un giustificato motivo di licenziamento il fatto che una dipendente abbia taciuto la propria gravidanza in fase di assunzione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13692/2015 che riguardava il licenziamento per giusta causa della dipendente che non aveva informato il datore di lavoro della propria maternità al momento della stipula del contratto a tempo determinato. Più in particolare la Corte Suprema precisa che non esiste alcun obbligo di informazione in tal senso poiché un tale vincolo pregiudicherebbe la tutela delle lavoratrici madri e sarebbe contrario al principio di parità di trattamento previsto dalle norme comunitarie.

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Sentenza

Nel caso in esame il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento alla lavoratrice non appena aveva avuto conoscenza del suo stato di gravidanza. La Corte ha quindi condannato il datore di lavoro a risarcire il danno alla lavoratrice e corrisponderle le retribuzioni che avrebbe maturato sino al compimento dell’anno di età del bambino. La Corte ha inoltre sottolineato:

“Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell’art. 2, secondo  comma, legge n. 1204 del 1971, è affetto da nullità, a seguito della pronuncia  della Corte Cost. n. 61 del 1991, ed è improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore  di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione dal mancato  guadagno” (v. Cass. 15-9-2004 n. 18537, Cass. 10-8-2007 n. 17606).

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Oltre al fatto che:

“Il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della legge n. 1204  del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio  e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. 26 marzo  2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto” (v.  Cass. 1-12-2010 n. 24349, Cass. 1-2-2006 n. 2244).

della Cassazione.