Errori 730: le responsabilità caso per caso

di Chiara Basciano

Pubblicato 3 Luglio 2015
Aggiornato 3 Febbraio 2023 11:34

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Dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate chiarisce caso per caso le responsabilità in caso di errori nel modello 730.

Nel corso della propria campagna informativa sulla dichiarazione dei redditi precompilata, e più in particolare in occasione del forum sul 730 organizzato dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le responsabilità, caso per caso, nell’eventualità in cui vengano commessi errori nel modello 730.

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Responsabilità dei CAF

Tra le grandi novità fiscali del 2015, oltre all’introduzione del modello 730 precompilato, c’è il giro di vite sulle responsabilità in caso di dichiarazione dei redditi errata con sanzioni salate per professionisti e CAF, previste dal Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali.

L’Agenzia ribadisce quanto chiarito nelle Circolari n. 14/2013 e n. 7/2015 relativamente alle verifiche a cui è tenuto il professionista/CAF che ha apposto il visto di conformità, le quali devono riguardare:

  • le ritenute e addizionali risultanti dalle CU esibite dal contribuente;
  • gli acconti versati o trattenuti;
  • le deduzioni, le detrazioni e i crediti d’imposta;
  • il riporto dell’eccedenza di credito dalla precedente dichiarazione.

Responsabilità del contribuente

Tra i modi che hanno CAF e professionisti per evitare tali sanzioni è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire i propri dati.

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Responsabilità del sostituto d’imposta

Inoltre, nel caso in cui a commettere l’errore emerso dal controllo formale del modello 730 sia stato il sostituto d’imposta, il professionista/CAF non è da ritenersi responsabile. Viene infatti precisato che il soggetto che presta assistenza fiscale non è tenuto ad entrare nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d’imposta con la CU, che dal 2015 ha sostituito il CUD. In caso di controlli fiscali, gli uffici contesteranno la violazione direttamente al contribuente (e non all’intermediario) il quale potrà rivalersi in sede civilistica sul sostituto d’imposta.