Nuove possibilità di interpello (delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate) su comportamenti fiscali e tempi di risposta diversi in base al tipo di richiesta presentata da contribuenti, sostituti d’imposta e responsabili di impresa: lo prevede lo “Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario“, uno dei cinque approvati dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno che hanno completato l’attuazione della delega fiscale.
=> Riforma Fiscale: i nuovi decreti approvati
Le nuove norme su questo istituto sono contenute negli articoli da 1 a 8 del decreto. In particolare, l’articolo 1 va a modificare l’articolo 11 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo 5 tipologie di interpello, a ciascuna delle quali corrispondono tempi diversi di riposta:
- ordinario (lettera a, comma 1, articolo 11, legge 212/2000): «la domanda riguarda l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando ci sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione» delle stesse. In pratica, è possibile rivolgere al fisco quesiti relativi alle leggi fiscali, alla loro interpretazione, all’applicazione a casi concreti. L’amministrazione risponde in 90 giorni. la presentazione dell’istanza non sospende scadenze tributarie o termini di prescrizione;
- qualificatorio (lettera b, comma 1, articolo 11): riguarda «la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all’articolo 31-ter del DPR (decreto presidente della repubblica) 600/1973», introdotto dal Dlgs internazionalizzazione. In pratica si tratta di un quesito con cui si chiede al Fisco di chiarire quale norma si applica a uno specifico caso. La risposta arriva in 90 giorni. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza non sospende scadenze tributarie o termini di prescrizione;
- probatorio: (lettera c, comma 1, articolo 11): riguarda «la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamento previsti». Con questo interpello si chiede se ci sono le condizioni per applicare determinati regimi fiscali. La risposta arriva in 120 giorni;
- anti-abuso (lettera d, comma 1, articolo 11): è relativo all’applicazione «della disciplina sull’abuso del diritto a una specifica fattispecie». Si chiede se un determinato comportamento fiscale che il contribuente intende adottare costituisca o meno violazione dell’abuso del diritto. Il Fisco risponde in 120 giorni;
- disapplicativo (comma 2, articolo 11): il contribuente chiede se è possibile disapplicare determinate norme che hanno lo scopo di evitare comportamenti elusivi limitando detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, o altre norme, spiegando che nella fattispecie di cui intende servirsi non c’è comportamento scorretto. In altre parole, si chiede la possibilità di usufruire di facilitazioni fiscali che l’ordinamento limita per evitare comportamenti anti-elusivi, dimostrando l’insussistenza di scorrettezze. Risposta in 120 giorni. Attenzione: in questo caso, anche se la riposta è contraria, il contribuente può comunque fornire la dimostrazine della propria correttezza in sede di accertamento o contenzioso.
La risposta dell’amministrazione tributaria è sempre scritta e motivata, e vincola ogni amministrazione con esclusivo riferimento al richiedente e all’oggetto dell’istanza. Attenzione: se non arriva nessuna risposta, vale il silenzio assenso, per cui si sottintende che il Fisco è d’accordo con l’interpretazione prospettata dal contribuente. Qualsiasi eventuale atto impositivo o sanzionatorio successivo a una risposta di interpello e difformi da questa, sono automaticamente nulli.
L’efficacia dell’interpello riguarda anche i successivi comportamenti del contribuente, salvo rettifiche della soluzione interpretativa da parte del Fisco. nel caso in cui arrivino molteplici richieste analoghe, l’amministrazione pubblicherà specifiche circolari o note interpretative.
Gli interpelli vanno presentati prima delle scadenze fiscali a cui si riferiscono. L’articolo 3 del decreto applicativo della delega fiscale specifica con chiarezza quali elementi deve contenere l’istanza di interpello (dati identificativi del contribuente, circostanze precise, norme di riferimento, soluzione proposta, sottoscrizione). Va allegata la documentazione rilevante ai fini della risposta. Se le istanze sono incomplete, l’amministrazione può chiedere rettifiche oppure dichiararle inammissibili.
Fonte il decreto su interpello e contenzioso