Chi presenta il Modello 730
Il 730 si usa per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Redditi dei terreni e dei fabbricati;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
- Altri redditi;
- Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Il 730 può essere presentato anche: dai contribuenti senza sostituto d’imposta ma con redditi da lavoro dipendente o assimilato; dagli eredi per il contribuente deceduto l’anno prima o entro il 30 settembre dell’anno in corso (altrimenti si deve presentare il modello Redditi PF).
Scadenza 730 e Dichiarazione Precompilata
Il Modello 730 si consegna entro il 30 settembre. È possibile scaricare la versione definitiva del Modello 730/2026 con relative istruzioni di compilazione, approvata dall’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio 2026 (provvedimento n. 71552) e relativa ai redditi del periodo d’imposta 2025.
Per la dichiarazione dei redditi precompilata, il 730 precompilato 2026 sarà disponibile online dal 30 aprile 2026. Il contribuente può accettare la dichiarazione oppure integrarla, trasmettendola per via telematica direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (con SPID, CNS o CIE) oppure rivolgendosi a CAF e intermediari.
Modello 730/2026: le principali novità
Il modello definitivo approvato il 27 febbraio 2026 recepisce le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dai successivi provvedimenti. Le novità più rilevanti per i contribuenti riguardano:
- la somma esente IRPEF fino a 960 euro per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro, con relativo credito d’imposta per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- la detassazione di 5.000 euro per i canoni di locazione e le spese di manutenzione sostenuti dai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che hanno trasferito la residenza per ragioni di lavoro;
- il riordino delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, con il nuovo limite calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico;
- l’estensione della detrazione figli a carico fino a 30 anni (salvo disabilità), con nuova casella per i familiari non ascendenti a carico;
- la fine dell’esenzione da 2.000 euro sulle plusvalenze da cripto-attività per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025.
Come e quando presentare il 730 cartaceo
Se non si opta per l’invio web, il Modello 730 cartaceo può essere consegnato a soggetti intermediari, che provvederanno poi ad inoltrarlo all’Agenzia delle Entrate:
- al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), ma solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell’anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto e Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa;
- al CAF o professionista (commercialista, consulente del lavoro). Il modulo può essere consegnato compilato o si può chiedere assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.
I sostituti d’imposta possono trasmettere per via telematica le schede dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF senza intermediario.
Rimborsi IRPEF da 730: come e quando arrivano
In caso di rimborso IRPEF da 730 a saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate.
Tempi di pagamento più lunghi (ci sono fino a 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione, oppure dalla data d’invio in caso di ritardo rispetto alla scadenza) per la Precompilata modificata in caso di controlli dovuti a:
- rimborsi oltre 4mila euro;
- incoerenze e modifiche eccessive o sospette (scostamento significativo dagli importi nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente; elementi di forte incoerenza rispetto ai dati precompilati; presenza di situazioni di rischio in base ad irregolarità di anni precedenti).
Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile inviare:
- un modello 730 rettificativo se l’errore è stato commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
- un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito, imposta invariata) per integrare voci da indicare nella dichiarazione.
- un modello Redditi PF per inserire elementi nella dichiarazione che comportano maggior debito o minor credito.
Documentazione
Per la dichiarazione dei redditi, servono i seguenti documenti:
- Certificazione Unica rilasciato da datore di lavoro o ente pensionistico;
- Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute per le quali è prevista detrazione Irpef al 19%;
- Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
- Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio;
- Attestati di versamento di acconti d’imposta del contribuente;
- Ultima dichiarazione presentata, se con eccedenza d’imposta.
La documentazione va conservata per accertamenti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.
Esonero dal 730
Scatta invece l’esonero dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi da:
- Abitazione principale;
- Lavoro dipendente o pensione;
- Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc.).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
- imposta sostitutiva
- ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
In tutti i casi indicati, l’esenzione scatta alle seguenti condizioni:
- Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:
- 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
- 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
- 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)
- 28.158,28 euro di compensi per attività sportive.